In svariati settori nessuna rivalutazione delle prestazioni economiche per malattia professionale e infortunio
A rendere nota l’assenza di rivalutazioni circa l’indennità è il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Sul proprio sito istituzionale (sezione ‘Pubblicità legale’) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale quattro decreti concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per alcuni settori e professioni.
Tra questi l’industria compreso il settore marittimo, l’agricoltura, i medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica, i lavoratori autonomi.
Non vi sarà alcuna rivalutazione perché si ritiene che questa non sia necessaria sulla base dell’indice 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente. La variazione percentuale è stata pari al -0,1%, ma la percentuale di adeguamento non può comunque mai risultare inferiore a zero.
La normativa
Ricordiamo che in caso di infortuni il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di lesioni o omicidio. Questo se non adegua gli strumenti di protezione dei lavoratori agli standard. In particolare, l’art. 590 del Codice penale, ‘Lesioni personali colpose‘, riporta gli obblighi per la prevenzione infortuni e malattie professionali, oltre che in materia di igiene.
L’art. 589 del Codice penale riguarda, invece, l’omicidio colposo. A seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena va da 6 mesi e 5 anni. In caso di morte la pena va da 2 a 7 anni di reclusione.
Le malattie professionali sussistono invece se il lavoro svolto è causa diretta e determinante della patologia e se questa si manifesta all’interno di determinati limiti temporali. Nel DPR 1124/1965 si trova l’elenco delle patologie professionali e delle lavorazioni che ne possono essere causa in un determinato periodo, a partire dalla cessazione dell’attività lavorativa (periodo massimo di indennizzabilità).